Avevo concluso la lezione precedente facendo riferimento al diritto di iniziativa della Commissione e vorrei soffermarmi ancora un momento su questo aspetto del diritto di iniziativa della Commissione, perchè è un aspetto molto importante, per quanto riguarda il funzionamento dell’Unione. Come ho fatto presente, il diritto di iniziativa dà la possibilità soltanto alla Commissione di avviare un procedimento legislativo e quindi di dare degli orientamenti all’Unione europea, che siano conformi alle peculiarità del trattato costituzionale. È da notare che quando la Commissione presenta una proposta legislativa al Consiglio, il Consiglio può modificare la proposta della Commissione soltanto votando all’unanimità e la Commissione, ove anche ci sia un voto all’unanimità che modifichi la sua proposta, se non è d’accordo su queste modifiche, può ritirare la proposta. Ma altre funzioni sono molto importanti, quelle svolte dalla Commissione. Abbiamo parlato della funzione di vigilanza e degli interventi che la Commissione svolge per vigilare sul funzionamento del Trattato. C’è soprattutto una Direzione della Commissione - la Commissione ha oltre 20 Direzioni generali, alle quali sono preposti i vari commissari - molto importante, ed è la Direzione della concorrenza, la Direzione a cui era preposto fino a qualche tempo fa il commissario Mario Monti. E' una Direzione molto importante, di cui tutti quanti sentite parlare, perchè la Commissione può intervenire allorquando ci siano degli aiuti di stato che distorcono la concorrenza. Il nostro paese ha dovuto modificare molto la sua legislazione per conformarsi al diritto comunitario, allorquando venivano elargiti degli aiuti di stato, perchè non è proibito dare degli aiuti di stato, ma è possibile dare degli aiuti di stato soltanto per un periodo temporaneo, in determinate regioni dell’Unione europea, che sono le regioni meno sviluppate e bisogna destinare, nel contempo, questi aiuti di stato alla ristrutturazione delle aziende, o a sollevare una determinata regione da uno stato di arretratezza e ridargli competitività. Se questo non viene fatto, la Commissione interviene e, come vi ho detto, può portare lo Stato di fronte alla Corte di giustizia. Oltre a questo potere, diciamo, di vigilanza sul diritto comunitario, vi è anche un potere di rappresentanza all’esterno. Voi vedete che molto spesso il Presidente della Commissione, nei vertici più importanti dell’Unione europea, accompagna il Presidente dell’Unione europea, insieme al Ministro degli affari esteri, che attualmente non è ministro degli affari esteri, ma è l’Alto rappresentante. Quindi abbiamo questa composizione di una troika, composta da: Presidente del Parlamento europeo, Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione, che sono gli organismi che rappresentano all’esterno l’Unione europea. Tra l’altro, la Commissione ha, come suoi strumenti per agire all’esterno, delle delegazioni. Le delegazioni sono delle piccole ambasciate, se voi mi consentite il paragone, che sono situate in quasi tutti i paesi del mondo e che hanno, appunto, il compito di rappresentanza per l’Unione europea. In alcuni casi hanno anche il compito, nei paesi ACP, ovvero i paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico, che sono i paesi in via di sviluppo associati all’Unione europea, in questo quadro, le delegazioni della Commissione hanno il compito di gestire gli aiuti finanziari allo sviluppo destinati a quei paesi. Questo avviene anche nei paesi del Mediterraneo, avviene nei paesi dell’America Latina e anche nei paesi dell’Asia. Quindi in questo contesto la Commissione ha anche dei suoi bracci operativi all’esterno per rappresentanza e per gestione delle risorse destinate ai paesi in gestione.
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