|
CURTI GIALDINO 1
|
|
|
Cominciamo con il concetto di "giurisdizione dell'Unione". Sarebbe un grave errore ritenere che solo le istituzioni giurisdizionali dell'Unione, proprie dell'Unione, istituite dai Trattati dell'Unione e delle Comunità Europee, riassumano in sé il concetto di "giurisdizione dell'Unione". In effetti il diritto comunitario è un diritto ad applicazione decentrata. I diritti di cui beneficiano i singoli innanzitutto, cioè i cittadini e le persone giuridiche, sono i diritti che sono fatti valere nei territori degli Stati membri, davanti alle amministrazioni degli Stati membri, in primo luogo, siano esse centrali, siano esse locali che, in caso di diniego, sono tutelabili davanti ai giudici nazionali. I giudici nazionali sono dunque i giudici naturali del diritto dell'Unione europea ed eventualmente potranno svolgere questa funzione, o dovranno, se sono dei giudici di ultima istanza, in collaborazione con la corte di giustizia. Qual è il compito generale della giurisdizione comunitaria? In termini esattamente precisi, l'articolo 220 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato da ultimo dal Trattato di Nizza del 2001, recita: " La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato". Dove, il presente Trattato comprende tutto, non solo le norme del Trattato, ma anche tutte le norme del cosiddetto diritto comunitario derivato, cioè quelle adottate dalle istituzioni. Questa formula del Trattato, che già c'era dal Trattato di Roma, esprime adeguatamente due concetti, cioè: la natura della comunità e dell'Unione come "Comunità di diritto" e i Trattati visti come "Carta costituzionale dell'Unione europea". Ciò la Corte lo ha affermato fin da una risalente sentenza del 1986, e ben prima dunque che si parlasse di "Costituzione europea. Allora andiamo a vedere quali sono le funzioni della giurisdizione comunitaria. Questo comincerà a dimostrare la specificità della giurisdizione comunitaria, nel quadro della specificità di questa particolare ente che è l'Unione europea e le Comunità europee. Innanzitutto ci sono eminenti differenze tra la giurisdizione comunitaria e le giurisdizioni internazionali. Come è noto nella comunità internazionale gli Stati sono attratti davanti a un giudice internazionale soltanto con il loro consenso. Nel quadro comunitario invece la giurisdizione è obbligatoria, gli Stati sono chiamati, volenti o nolenti, a rispondere del loro comportamento davanti al giudice comunitario. In secondo luogo è una giurisdizione di tipo esclusivo, nel senso che nei settori di competenza degli organi di giustizia comunitaria, gli organi giudiziari nazionali non hanno alcuna competenza. Una terza caratteristica che distingue ancora una volta il diritto dell'Unione dal diritto interno è l'accessibilità ai privati. I privati sono soggetti dell'ordinamento dell'Unione. Il sistema della giustizia comunitaria non corrisponde alle tipologie che noi abbiamo nel sistema interno, nel sistema interno abbiamo una corte costituzionale, abbiamo un giudice civile, penale e amministrativo. Nel sistema comunitario, la giustizia comunitaria assomma in sé competenze che sono proprie del sistema internazionale, le controversie tra stati, del sistema costituzionali, il riparto delle competenze tra Stati e comunità e tra istituzioni della comunità, le competenze di tipo amministrativo, l'annullamento degli atti della comunità e, infine delle competenze di tipo regolativo e cioè la funzione di collaborazione tra giudice nazionale e giudice comunitario.
|
|