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CANGELOSI 6
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Oggi parliamo della Commissione europea. È un organo centrale nella costruzione europea, sia per la sua originalità, sia per le sue caratteristiche che non trova corrispondenza in altre istituzioni internazionali, in altre organizzazioni internazionali. La Commissione europea è un organismo innanzitutto indipendente. La caratteristica principale della Commissione europea deve essere quella di un organismo indipendente. La procedura di nomina della Commissione avviene attraverso una concertazione tra Consiglio e Parlamento. Il Consiglio europeo indica il nome del Presidente della Commissione - nell'ultimo Consiglio europeo è stato indicato, come voi sapete, il portoghese Barroso - ma il Parlamento europeo deve dare il suo accordo alla nomina del presidente effettuata dal Consiglio europeo. Una volta che la nomina è stata accolta dal Parlamento europeo, il Presidente della Commissione può formare la sua Commissione, concertandosi con gli Stati membri, ovverosia, raccogliere le indicazioni di una rosa di nomi che proviene da ogni paese membro e nominare il commissario che lui ritiene più importante. Quanti sono i commissari dell'Unione europea? Attualmente sono 25, e cioè un commissario per ogni paese europeo. Ma non è stato sempre così: in effetti fino all'entrata in vigore del Trattato di Nizza si avevano 2 commissari per i paesi grandi e un commissario per i paesi piccoli, cosicché la Commissione era formata da 20 commissari allorché l'Unione era di 15 stati membri. Adesso, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Nizza, la Commissione è passata a un commissario per Stato membro. Ma Nizza indicava che quando la Commissione avesse raggiunto il numero di 27 paesi membri, si sarebbe deciso che il numero dei commissari sarebbe stato ridotto, non si sa di quanto, ma sarebbe stato ridotto. Ma veniamo un momento a quali sono le funzioni della Commissione europea. La Commissione europea è l'organo esecutivo dell'Unione europea, cioè ha l'obbligo di applicare le leggi, le direttive, che vengono decise da parte del Consiglio e del Parlamento, se c'è una procedura di co-decisione. Nello stesso tempo la Commissione europea ha anche il potere e il dovere di vigilare sul rispetto dei Trattati. In effetti la Commissione è chiamata proprio “la guardiana dei Trattati”, ha proprio questa funzione di vigilare a che gli Stati membri non infrangano i Trattati, non infrangano la normativa, tanto è vero che quando questo avviene la Commissione interviene, con un potere di iniziativa molto forte, che le dà la possibilità di aprire una procedura di infrazione per gli Stati, e se gli Stati non rispondono alla procedura di infrazione della Commissione e non rispettano quelle che sono le sua indicazioni, la Commissione può deferire gli Stati alla Corte di giustizia e la Corte di giustizia può condannarli imponendo loro il rispetto di determinate normative e imponendo loro anche il pagamento di ammende, se lo Stato membro persiste nell'infrazione che gli è stata contestata dalla Commissione. Ma il potere principale della Commissione europea è il potere di iniziativa. Ovverosia: ogni procedura di carattere legislativo deve partire dalla Commissione, la Commissione è l'unico organo che può fare una proposta al Consiglio e che dà la possibilità di la procedura legislativa. Se non c'è una proposta della Commissione non può partire la procedura legislativa e quindi è molto importante questo potere ed è talmente tutelato dai Trattati che se la Commissione vede la sua proposta modificata in maniera determinante da parte del Consiglio la può ritirare e quindi può bloccare la procedura legislativa e quindi impedire al Consiglio di andare in una direzione che non ritiene conforme agli obiettivi del Trattato.
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