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CURTI GIALDINO 2
Nel quadro del tema della giurisdizione dell'Unione europea, un posto importante riguarda il "Riparto di competenze" all'interno dell'articolazione degli organi di giustizia comunitaria. Ora, dalla nascita delle comunità nel 1951, dalla loro concreta operatività, a fine 1952, fino alla fine degli anni '80, il sistema giudiziario conosceva soltanto un organo di giustizia, esattamente la Corte di giustizia. L'accrescersi delle controversie tra Stati, l'accrescersi delle domande dei giudici nazionali, ha comportato che a metà degli anni '80, il carico della Corte di giustizia fosse notevole e, al tempo stesso, si è riflettuto sulla necessità di assicurare ai ricorsi dei privati, dei singoli, persone fisiche e persone giuridiche, un doppio grado di giudizio e dunque, nel 1989, nel settembre 1989, alla Corte di giustizia venne affiancato il Tribunale di primo grado, il quale ha ricevuto nel tempo delle crescenti competenze. Il sistema giudiziario comunitario conoscerà alla fine di quest'anno la nascita di un nuovo Tribunale comunitario specializzato, il Tribunale della finzione pubblica comunitaria che è stato previsto, prefigurato, dal Trattato di Nizza del 2001. Tutti gli organi giudiziari comunitari sono a Lussemburgo. La Corte di giustizia ha un giudice per Stato membro e 8 avvocati generali; un giudice per Stato membro ha ilTtribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica avrà soltanto 7 giudici. L'organizzazione prevede, evidentemente, che ciascun organo giudiziario abbia un suo presidente e il lavoro della giustizia comunitaria oggi è quasi mai in seduta plenaria, ma, soprattutto, in sezioni di grande sezione di 11 giudici e sezioni di 5 e 3 giudici. Mentre il tribunale di primo grado dal 1999 ha la possibilità di lavorare nella formazione di giudice unico. Per comprendere come è ben organizzato il sistema comunitario noi dobbiamo riferirci a una pluralità di fonti giuridiche. Evidentemente le disposizioni di base figurano nei Trattati istitutivi della comunità e dell'Unione, ma al Trattato della comunità europea è allegato un protocollo specifico della Corte di giustizia e poi evidentemente, come nei sistemi giudiziari nazionali, esistono i codici di procedura, anche nel sistema comunitario esiste un regolamento di procedura proprio alla Corte e proprio al Tribunale di primo grado. Per quanto riguarda l'articolazione interna alle giurisdizioni forse conviene notare che c'è stato un passaggio dal tempo nel quale quasi tutte le cause andavano alla plenaria, questo perchè gli Stati erano meglio garantiti se, diciamo, la loro causa fosse stata ascoltata, diciamo, anche dal giudice che meglio conosceva il proprio sistema giuridico, poi è nata una fiducia nel giudice comunitario e questa fiducia nel giudice comunitario ha fatto organizzare il sistema nel senso che le cause più semplici, quelle sulle quali c'è una giurisprudenza praticamente costante, sono date alla trattazione di un giudice di una sezione composta da tre giudici; quelle nelle quali c'è una giurisprudenza ma, ovviamente, bisogna modellarla al caso concreto, sono date alla funzione di una sezione di 5 giudici e le cause più delicate sono affidate a una grande sezione di 11 giudici, presieduta, evidentemente, dal Presidente della Corte con i Presidente delle sezioni a 5 giudici e con altri 5 giudici che fanno parte del collegio giudicante. La plenaria della Corte è riservata ad ipotesi, direi, di carattere politico: la valutazione sulla sufficienza delle funzioni dei membri della Commissione, la destituzione di un governatore nazionale, la dimissione d'ufficio di un giudice della Corte.
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