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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI II - BENIAMINO CARAVITA - Professore Ordinario di "Diritto Pubblico", Università "La Sapienza", Roma
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Abbiamo visto la evoluzione giurisprudenziale della tutela dei diritti fondamentali a livello comunitario e il ruolo della Corte di giustizia. Solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, che istituisce l’Unione europea, i principi elaborati dalla Corte di giustizia trovano una formalizzazione e un fondamento normativo. L’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea stabilisce che l’Europa “rispetta i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”. Come abbiamo visto si tratta di una formulazione di origine giurisprudenziale. Nel 1997, con il Trattato di Amsterdam, è stato introdotto l’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea, secondo il quale il Consiglio europeo, vale a dire l’organo che riunisce i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri, può rilevare all’unanimità una violazione grave e persistente dei diritti dell’uomo da parte di uno Stato membro. Successivamente a questa valutazione, a maggioranza dei due terzi, il Consiglio può sospendere alcuni diritti che il Trattato riserva agli Stati membri, nel caso appunto di violazione dei diritti dell’uomo. Sempre nel caso in cui venga riconosciuto il rischio evidente di violazione grave dei diritti dell’uomo, il Consiglio può inviare raccomandazioni allo Stato membro interessato. Il passaggio successivo nel progressivo cammino nella tutela dei diritti dell’uomo a livello comunitario, è stata la Carta dei diritti approvata dal Consiglio europeo a Nizza, nel dicembre 2000. La Carta ha avuto una preparazione, ha avuto una lunga fase di preparazione, ed è stata preparata dai rappresentanti dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, della Commissione e dei Capi di Stato e di Governo, su iniziativa del Consiglio europeo tenutosi a Colonia, l’anno precedente, nel ’99. La Carta di Nizza è strutturata come una carta costituzionale su 6 capitoli dedicati alla dignità, alla libertà, all’uguaglianza, alla solidarietà, alla cittadinanza e alla giustizia. La Carta inizia proclamando l’inviolabilità della dignità umana e contiene una clausola finale, secondo la quale il livello di protezione assicurato dalla carta non può mai inficiare o indebolire i livelli di protezione già garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ovvero dalle Costituzioni degli Stati membri. La Carta però, come dicevo prima, è stata proclamata al Consiglio europeo di Nizza del 2000 ed è quindi formalmente priva di valore vincolante per gli Stati membri, né introduce particolari innovazioni rispetto al catalogo dei diritti e delle libertà, elaborato fino ad ora dalla Corte di giustizia. È però un testo scritto, un testo, come dire, che anche il non giurista può leggere e vederne il contenuto. Questo è il grande vantaggio in confronto alla mera elaborazione giurisprudenziale, cioè i valori e i diritti su cui si fonda l’integrazione comunitaria sono stati resi finalmente visibili e facilmente leggibili. Nonostante la mancanza di valore vincolante, la carta di Nizza inizia ad essere citata e utilizzata, almeno come principio, per l’interpretazione dei diritti già esistenti a livello comunitario, sia dai giudici nazionali, che dalla Corte di giustizia. La Carta è stata interamente recepita nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato nell’ottobre 2004, e la Carta occupa la parte seconda del Trattato. Come è noto, come abbiamo già visto in altre occasioni di altri incontri, il processo di ratifica del Trattato che adotta la Costituzione europea è attualmente fermo perchè alcuni Stati hanno incontrato delle difficoltà nel processo di ratifica, e quindi la tutela dei diritti fondamentali, che risarebbe integrata nel testo costituzionale, oggi rimane ancora affidata da un lato alla giurisprudenza della Corte di giustizia, dall’altro al valore non vincolante della Carta di Nizza.
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